Art. 94 — Sostituzione dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 107 (Modalita' delle vendite). - Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del primo comma, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 94, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9810/2026

    16 aprile 2026

    L'art. 107, comma 4, l.fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 7 del d.lgs. n. 169 del 2007, nello stabilire che il curatore fallimentare "può" e non "deve" sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica, con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale.

    Art. 94 · Art. 7 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 90 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art94 · fonte del testo

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