Art. 2 — Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l'incompetenza e' trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso». All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «salva la facolta», sono aggiunte le seguenti: «per il creditore o per il pubblico ministero». All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi». L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.». L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

  • 1)nomina il giudice delegato per la procedura;
  • 2)nomina il curatore;
  • 3)ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
  • 4)stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
  • 5)assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.». All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «codice di procedura civile,» sono aggiunte le seguenti «al pubblico ministero,». L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere:
  • 1)l'indicazione della corte d'appello competente;
  • 2)le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
  • 3)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
  • 4)l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede sul ricorso con sentenza. La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a cura della cancelleria. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.». All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, le parole «l'appello» sono sostituite dalle parole «il reclamo» e le parole «il collegio» sono sostituite dalle parole «la corte d'appello»;
  • b)il secondo comma e' abrogato. L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato. All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole «Corte di appello» e «Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «corte d'appello»;
  • b)nel secondo comma, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Testo vigente dal 16 ottobre 2007

Corte di cassazione

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