Art. 15 — Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto». L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato». All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.».

Testo vigente dal 16 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169~art15 · fonte del testo

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