Art. 15 — Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio
L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:
- a)il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
- b)l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unita' idrauliche interessate;
- c)le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO 2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
- d)la composizione del flusso di CO 2 per la procedura di valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
- e)il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
- f)l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarita' o rilascio di CO 2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
- g)le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
- h)le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17;
- i)l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attivita' di stoccaggio.
Testo vigente dal 4 ottobre 2011
