Chiunque svolge attivita' di realizzazione, gestione o monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO 2 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 12 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 150.000 euro. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. Il gestore che non presenta la relazione annuale di cui all'articolo 20, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Gli enti autorizzati allo stoccaggio che non comunicano al Ministero dello sviluppo economico le operazioni di trasformazione societaria ovvero le cessioni di ramo d'azienda che comportano il trasferimento dell'autorizzazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. Il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio approvato, nonche' gli obblighi, le condizioni e le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere e), g) ed h), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. Il gestore che non osserva l'obbligo di informazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento delle sanzioni e' il Comitato di cui all'articolo 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili con il presente decreto.

Testo vigente dal 4 ottobre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162~art33 · fonte del testo

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