Art. 13 — Domande di autorizzazione allo stoccaggio
Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:
- a)dati anagrafici del richiedente;
- b)elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;
- c)denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;
- d)una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;
- e)caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 6;
- f)descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;
- g)il programma dei lavori con la descrizione delle attivita';
- h)disponibilita' e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio;
- i)quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO2, portate e pressioni di iniezione, nonche' ubicazione degli impianti di iniezione;
- l)garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare;
- m)data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;
- n)descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonche' a limitarne le conseguenze;
- o)piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;
- p)il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarita' tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO2, nonche' le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;
- q)piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23, comma 4;
- r)prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avra' validita' ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;
- s)quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181)).
Testo vigente dal 10 dicembre 2023
