Art. 3 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)stoccaggio geologico di CO2: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni;
- a-bis)programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;
- b)colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;
- c)sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2, della sua proiezione in superficie, nonche' degli impianti di superficie e di iniezione connessi;
- d)formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale e' possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e semi esauriti;
- e)complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrita' e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioe' le formazioni di confinamento secondario;
- f)fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO2 dal complesso di stoccaggio;
- g)unita' idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione puo' essere misurata e che e' delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione;
- h)esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di attivita' di indagine del sottosuolo, che puo' includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione;
- i)licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attivita' di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale;
- l)gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;
- m)autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio puo' aver luogo;
- n)modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che puo' avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;
- o)flusso di CO2: un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2;
- p)rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- q)pennacchio di CO2: il volume di CO2 diffuso nella formazione geologica;
- r)migrazione: lo spostamento di CO2 all'interno del complesso di stoccaggio;
- s)irregolarita' significativa: un'irregolarita' nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;
- t)rischio significativo: la combinazione della probabilita' del verificarsi di un danno e della sua entita' che non puo' essere ignorata senza mettere in discussione la finalita' del presente decreto;
- u)provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarita' significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio;
- v)chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato;
- z)fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilita';
- aa)rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Testo vigente dal 10 dicembre 2023
