Art. 22 — Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative

In caso di fuoriuscite o irregolarita' significative il gestore e' tenuto immediatamente a:

  • a)mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarita' significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p);
  • b)darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entita';
  • c)comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi. ((2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, puo' prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p))) Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata adotta direttamente tali provvedimenti. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. In caso di fuoriuscite e' previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.

Testo vigente dal 18 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2011 al 18 agosto 2015. 20 parole tolte, 6 parole aggiunte.

c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi. aggiunto: 2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, puo' prescrivere in qualsiasi momento tolto: ulteriori aggiunto: provvedimenti correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano tolto: dei aggiunto: sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)tolto: . Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono altresi', in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162~art22 · fonte del testo

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