Art. 14 — Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio

L'autorizzazione allo stoccaggio e' rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:

  • a)siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;
  • b)siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;
  • c)il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;
  • d)sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettivita' e agli interessi privati prevalenti;
  • e)siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
  • f)sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2;
  • g)siano previste misure che evitino danni ai beni della collettivita'; ((1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere rilasciata un'unica autorizzazione)) L'autorizzazione allo stoccaggio puo' essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle societa' autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2011 al 23 luglio 2016. 11 parole aggiunte.

g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettivita'tolto: .aggiunto: ; 1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere rilasciata un'unica autorizzazione L'autorizzazione allo stoccaggio puo' essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali. Il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162~art14 · fonte del testo

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