Art. 18
Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO 2 Il flusso di CO 2 puo' essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:
- a)sia composto prevalentemente da CO 2 nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio;
- b)le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute;
- c)siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui all'articolo 14 o che compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 e la sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b);
- d)non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento. Il gestore e' tenuto a:
- a)iniettare flussi di CO 2 solo se sono state effettuate le analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi dalla quale risulti che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1;
- b)conservare e aggiornare un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO 2 conferiti e iniettati, con indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, in funzione dello stato delle conoscenze tecniche nonche' sulla base di linee guida comunitarie.
Testo vigente dal 4 ottobre 2011
