Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO 2 prima dello stoccaggio e a fornirne certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle societa' che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2 e delle sostanze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e d). L'attivita' di monitoraggio e' definita nel piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II ed approvato all'atto dell'autorizzazione, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed e' trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e). Il piano e' aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all'articolo 21, si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di:

  • a)verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO 2 e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I;
  • b)rilevare irregolarita' significative;
  • c)rilevare migrazioni di CO 2;
  • d)rilevare fuoriuscite di CO 2;
  • e)rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi potabile ed irriguo, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonche' sulle eventuali attivita' minerarie preesistenti;
  • f)valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 22;
  • g)aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrita' del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO 2 stoccato sara' completamente confinato in via permanente. Gli studi, le analisi e le attivita' di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti indipendenti.

Testo vigente dal 4 ottobre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162~art19 · fonte del testo

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