Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:

  • a)i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 19 secondo le modalita' e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;
  • b)i quantitativi e le proprieta' dei flussi di CO 2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell'articolo 18, comma 2, lettera b);
  • c)la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4;
  • d)ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO 2 nel sito di stoccaggio. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 4 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162~art20 · fonte del testo

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