Art. 6 — Formazione del personale di polizia
Le Forze di polizia provvedono ad attivare, presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi in materia di intelligenza artificiale applicata alle attivita' di polizia, secondo modalita' stabilite da ciascuna amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. I corsi di cui al comma 1 assicurano, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento IA, il conseguimento dei seguenti risultati formativi minimi:
- a)comprensione dei principi di funzionamento e delle potenzialita' dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle loro applicazioni nelle attivita' di polizia;
- b)conoscenza dei limiti, dei bias e degli errori dei sistemi di intelligenza artificiale, con specifica attenzione al riconoscimento biometrico e all'analisi predittiva;
- c)capacita' di interpretazione critica degli output dei sistemi di intelligenza artificiale e consapevolezza del ruolo della sorveglianza umana qualificata;
- d)consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilita' connesse all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale a fini di polizia, con specifico riferimento alla disciplina di cui al regolamento IA, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- e)consapevolezza dei rischi di cybersicurezza connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche con riferimento alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati formativi di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), sono assicurati nell'ambito degli specifici corsi concernenti i sistemi di IA ad alto rischio in uso nelle attivita' di polizia ovvero destinati a essere utilizzati nelle medesime attivita'.
Testo vigente dal 15 settembre 2026
