Collaborazione nell'ambito della ricerca e sperimentazione scientifica finalizzata alla realizzazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia Le Forze di polizia, nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sperimentazione scientifica volti alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale o di dispositivi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia, possono attivare collaborazioni con universita', enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di societa' in house o di societa' a totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. Il trattamento di dati per le finalita' di cui al comma 1 e' svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con la previsione di apposite clausole che escludano, in particolare, la condivisione di dati operativi sensibili e l'acquisizione o l'utilizzazione, anche indirette, da parte dei soggetti con i quali sono attivate le collaborazioni, di sistemi di IA e delle relative risorse hardware e software o di dispositivi integrati con componenti di IA che siano stati addestrati per l'attivita' di polizia, fatto salvo il ricorso a dati sintetici ovvero a dati reali sottoposti a tecniche di mascheramento o di pseudonimizzazione. I rapporti di collaborazione di cui al comma 1 disciplinano espressamente la titolarita' dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e di sfruttamento economico dei risultati della ricerca, dei modelli derivati, dei dati di addestramento e del software, nel rispetto del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della normativa di settore applicabile. I medesimi rapporti individuano altresi', nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018, i ruoli svolti dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, specificando quando gli stessi operano quali titolari, contitolari o responsabili del trattamento e disciplinando i relativi obblighi e responsabilita', anche con riferimento alle misure di sicurezza e alla documentazione delle operazioni di trattamento. E' in ogni caso assicurata la titolarita' in capo alle Forze di polizia dei modelli addestrati su dati operativi sensibili.

Testo vigente dal 15 settembre 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-09;160~art4 · fonte del testo

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