Titolo I – Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia
- Capo I – Disposizioni generaliArtt. 1–2 · 2 articoli
- Capo II – Disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, addestramento, formazione, sperimentazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di poliziaArtt. 3–6 · 4 articoli
- Capo III – Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività di polizia per l'etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di dati biometrici, per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione o di protezione e per il riconoscimento facciale a posteriori a fini di contrasto dei reatiArtt. 7–10 · 4 articoli