Sviluppo, realizzazione e prova di determinati sistemi di IA per finalita' di polizia negli spazi di sperimentazione normativa Il presente articolo costituisce base giuridica ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento IA, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, per il trattamento di dati personali, inclusi i dati relativi a reati e le categorie particolari di dati di cui all'articolo 3, punto 37), dello stesso regolamento IA, effettuato dalle Forze di polizia nell'ambito di spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, quando tale trattamento e' necessario per finalita' di polizia. La partecipazione delle Forze di polizia agli spazi di sperimentazione di cui al comma 1 e' finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e alla prova di sistemi di IA, in particolare ad alto rischio, destinati alle attivita' di polizia, nel rispetto della protezione dei dati personali e della tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali. Negli spazi di cui al presente articolo, la sperimentazione avviene nel rispetto delle condizioni cumulativamente previste dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento IA, prevede il coinvolgimento del Garante laddove la stessa comporti, per il suo funzionamento, il trattamento di dati personali, ed e' oggetto di collaborazione e raccordo con le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, fermo restando la tutela dei dati operativi sensibili e l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del trattamento degli stessi da parte delle amministrazioni competenti. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante, sono definite le modalita' di coordinamento tra lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 57 del regolamento IA e le attivita' del presente articolo.

Testo vigente dal 15 settembre 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-09;160~art5 · fonte del testo

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