Ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attivita' di polizia La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'addestramento, l'adozione, l'applicazione, la convalida e l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attivita' e le finalita' delle Forze di polizia avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di cui all'articolo 3 della legge IA, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati. Le attivita' di ricerca, sperimentazione, sviluppo e addestramento sono orientate al perseguimento della funzionalita' e dell'affidabilita' operativa dei sistemi e dei modelli di IA destinati a essere utilizzati dalle Forze di polizia, nella prospettiva di migliorare l'apporto tecnologico dell'intelligenza artificiale alle valutazioni e alle decisioni umane nella relativa attivita'. Le Forze di polizia, in conformita' con l'assetto istituzionale vigente e nell'ambito delle proprie competenze, utilizzano i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale e i relativi output in funzione strumentale e di supporto alle relative attivita' di polizia, allo scopo di incrementarne l'efficacia e l'efficienza. L'utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA nell'attivita' di polizia, conformemente agli obblighi stabiliti dal regolamento IA e fermo restando quanto previsto dal comma 5 in ordine alla sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, deve prevedere adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nel rispetto dell'autonomia e delle sfere di competenza dei procedimenti decisionali degli appartenenti alle Forze di polizia. La revisione e' effettuata da personale individuato dalle procedure interne di ciascuna Forza di polizia ed e' documentata in modo da assicurarne la tracciabilita'. Le Forze di Polizia assicurano che per i sistemi di IA ad alto rischio la sorveglianza umana sia effettiva e conforme a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento IA e che il personale preposto possieda le necessarie competenze e formazione al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali. Il trattamento di dati personali nelle attivita' di cui al comma 1, incluse le categorie particolari di dati personali, i dati operativi sensibili e i dati relativi a condanne penali e reati nella disponibilita' delle Forze di polizia in forza di norme di legge o regolamentari ovvero di atti amministrativi generali, e' svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ferme restando le specifiche disposizioni dettate dal regolamento IA per i sistemi ad alto rischio e quelle contenute nel capo III del presente titolo. Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate senza nuovi od ulteriori obblighi rispetto a quanto disposto dal regolamento IA, ferme restando le esclusioni previste dallo stesso regolamento.

Testo vigente dal 15 settembre 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-09;160~art3 · fonte del testo

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