Sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per finalita' di prevenzione, nonche' di ricerca delle persone scomparse e delle vittime di specifici reati 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia e' ammesso per le finalita' di prevenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto ii), del regolamento IA. I sistemi di cui al primo periodo possono essere utilizzati, altresi', per la ricerca di una persona scomparsa o di persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto i), del regolamento IA. 2. L'utilizzo dei sistemi di IA di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente per confermare l'identita' delle persone di cui al medesimo comma 1 specificamente interessate ovvero per la ricerca mirata, anche in modo dinamico e compresa la localizzazione, di persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla minaccia da prevenire o alla ricerca da eseguire. 3. Il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata per ciascuna delle finalita' di cui al comma 1, contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate anagraficamente, di cui al comma 2. La banca dati di cui al primo periodo puo' essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alle Forze di polizia o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili alle predette Forze, ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle attivita' di polizia. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo e' formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalita', che sono cancellati al termine della validita' dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. E' in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 4. L'utilizzo dei sistemi di IA di cui al comma 1 e' subordinato a una richiesta del questore o del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ovvero dei responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione ovvero di ricerca, con indicazione della finalita' perseguita, della durata prevista, dell'area territoriale interessata, delle persone interessate e ricercate, delle banche dati di riferimento utilizzate e dei sistemi e delle tecnologie impiegati. 5. L'autorizzazione deve essere concessa con riguardo a uno specifico evento o per il tempo strettamente necessario, in ogni caso non superiore a quindici giorni, prorogabili dal procuratore della Repubblica, con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni qualora permangano le condizioni di cui al comma 1, nonche' con riferimento ad una area territoriale delimitata e alla indicazione delle persone specificamente interessate e ricercate. La medesima autorizzazione puo' essere concessa, altresi', soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento IA. 6. Nei casi d'urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per le finalita' di cui al comma 1, l'utilizzo del sistema di IA puo' essere avviato, su disposizione del questore, dei comandanti o dei responsabili indicati al comma 4, dall'organo di polizia procedente, previa comunicazione, anche in forma orale, al procuratore della Repubblica, e a condizione che sia limitato a quanto strettamente necessario, in ogni caso con delimitazione dell'area interessata e indicazione delle persone ricercate. 7. Nei casi di cui al comma 6, la richiesta di autorizzazione e' trasmessa al procuratore della Repubblica senza ritardo e in ogni caso entro ventiquattro ore dall'inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma 6, provvede nelle successive ventiquattro ore. 8. Se non sono osservate le condizioni e i termini previsti dai commi 4, 5, 6 e 7, ovvero in caso di mancata autorizzazione, l'uso del sistema di intelligenza artificiale oggetto dell'autorizzazione e' immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, fatti salvi gli elementi acquisiti legittimamente sotto altra base giuridica conforme al decreto legislativo n. 51 del 2018. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere utilizzati. 9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 226, comma 5, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Testo vigente dal 15 settembre 2026
