Etichettatura, filtraggio e categorizzazione di dati biometrici nell'attivita' di polizia Nell'ambito delle attivita' di polizia, l'etichettatura, il filtraggio o la categorizzazione di set di dati biometrici acquisiti in conformita' alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA, sono consentiti a condizione che:

  • a)non siano finalizzati a inferire o dedurre le caratteristiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA;
  • b)siano funzionali ad attivita' di comparazione o ricerca ovvero ad ulteriori attivita', comunque effettuate conformemente alla normativa vigente ed esclusivamente per finalita' di polizia;
  • c)non costituiscano l'unico fondamento di decisioni che producono effetti giuridici nei confronti di persone fisiche;
  • d)il titolare del trattamento adotti misure idonee a prevenire il reimpiego dei dati e dei risultati per finalita' incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti. Il trattamento di dati personali nelle attivita' di cui al comma 1 tiene conto, ai fini dell'adempimento dei connessi obblighi previsti dal regolamento IA, della classificazione dei sistemi di IA, avuto riguardo anche agli orientamenti della Commissione europea sull'attuazione pratica del regolamento IA, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 5, e 96, dello stesso regolamento, ed e' svolto nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Testo vigente dal 15 settembre 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-09;160~art7 · fonte del testo

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