Art. 10 — Disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall'intelligenza artificiale, per il contrasto dei reati
In tutti i casi in cui specifiche disposizioni di legge consentono l'installazione di sistemi di videosorveglianza, tali sistemi possono essere integrati con componenti di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del regolamento IA. Le componenti di intelligenza artificiale, destinate al riconoscimento facciale, non possono essere attivate se non nei casi, alle condizioni e con le modalita' previste dai commi 2 e 3. L'attivazione e' effettuata successivamente all'acquisizione delle immagini, con un intervallo di tempo tale da non configurare un'identificazione biometrica remota in tempo reale ai sensi del regolamento IA. Per procedere al riconoscimento facciale a posteriori, mediante i sistemi integrati di cui al comma 1 di una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato, il pubblico ministero, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato i predetti sistemi, chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'utilizzo dei medesimi sistemi senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dal loro avvio. Il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, autorizza l'utilizzo con decreto motivato entro le successive quarantotto ore. Se non sono osservati i termini previsti dal primo periodo ovvero in caso di mancata autorizzazione, l'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale collegato alla richiesta di autorizzazione e' immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato. In conformita' all'articolo 26, paragrafo 10, primo comma, del regolamento IA, l'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta quando le tecnologie di riconoscimento facciale di cui al comma 1 sono utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato al solo fine dell'identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata della commissione del reato, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto di reato. Nei casi di cui al primo periodo, l'utilizzo delle tecnologie e' effettuato sotto la diretta ed esclusiva responsabilita' dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero, fuori da tale ipotesi, dell'ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura penale che procede in relazione al reato. Se non e' osservato quanto previsto dal presente comma, i risultati ottenuti mediante le tecnologie di riconoscimento facciale di cui al comma 1 non possono essere utilizzati e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti o prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato. Sulla base dei criteri di cui al comma 12, lettera a), l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza previsti dal comma 1, nei casi ivi contemplati, comporta il trattamento automatizzato, delle immagini del volto delle persone che accedono a luoghi o a eventi per i quali sussistono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, senza elaborazione dei relativi dati biometrici. Le immagini sono memorizzate, a livello locale, nella base dati di riferimento di cui al comma 12, lettera b). Nella medesima base dati sono altresi' memorizzati, senza ricorrere a tecnologie di riconoscimento biometrico, i corrispondenti dati anagrafici e, ove previsto un posto assegnato, il relativo identificativo, acquisiti mediante la scansione elettronica dei titoli di accesso. Successivamente alla commissione di un fatto di reato, l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale comporta l'elaborazione dei dati biometrici delle immagini presenti nella base dati locale di cui al primo periodo, cui sono associati i dati memorizzati ai sensi del secondo periodo, per l'effettuazione del confronto a posteriori con i dati biometrici estratti dalle immagini del volto della persona indiziata del reato. Il titolare del trattamento dei dati personali effettuato con l'utilizzo dei sistemi integrati dalle componenti di IA e dalle tecnologie di cui al comma 1 e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Per i trattamenti di dati personali svolti con i sistemi integrati di cui al comma 1, il titolare del trattamento di cui al comma 5 effettua in via preventiva la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consulta il Garante ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' possibile effettuare un'unica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati valida per tutti i sistemi analoghi. I dati personali trattati con i sistemi integrati ai sensi del comma 1 sono conservati nella base di dati di riferimento individuata ai sensi del comma 12, lettera b), per sette giorni dalla raccolta e sono cancellati automaticamente decorso tale termine. Gli accessi e le operazioni di trattamento sui sistemi di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente dalle persone autorizzate e registrati automaticamente in appositi file di log, non modificabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento IA. I file di log sono conservati per cinque anni dall'accesso e dall'operazione, e resi accessibili per finalita' di verifica della liceita' del trattamento, di controllo interno e nell'ambito di un procedimento penale. Restano fermi i termini di conservazione dei dati personali previsti, per finalita' di polizia, dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. Nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi sulla persona cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento puo' essere basata unicamente sui risultati forniti dall'applicazione di riconoscimento facciale. Si osservano, altresi', le garanzie e i limiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 51 del 2018. I sistemi di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso utilizzati con l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato o con un procedimento penale, ovvero a fini di controllo e di identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati delle persone. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante, sono indicati:
- a)i criteri per l'individuazione dei luoghi e degli eventi di cui al comma 4;
- b)le modalita' del trattamento automatizzato delle immagini del volto, senza elaborazione dei dati biometrici, delle persone che accedono ai luoghi o agli eventi di cui al comma 4, e della loro memorizzazione a livello locale, ai sensi del primo e del secondo periodo del comma anzidetto, in una base dati di riferimento, per l'elaborazione e il confronto, esclusivamente a posteriori rispetto alla commissione di un fatto di reato, dei dati biometrici;
- c)le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento;
- d)gli adempimenti cui il titolare del trattamento e' tenuto in conformita' a quanto previsto dal regolamento IA. All'installazione e alla manutenzione delle componenti di IA e delle tecnologie biometriche di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i gestori dei luoghi di cui al comma 4, gli organizzatori o promotori degli eventi di cui al medesimo comma, ovvero chi ha la disponibilita' delle strutture ove tali eventi si svolgono, in accordo con i proprietari degli stessi luoghi o strutture, con particolare riferimento agli enti locali per le rispettive piattaforme di videosorveglianza, nonche', fermo quanto previsto al comma 5, in relazione ai ruoli svolti nel trattamento dei dati personali, nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, i predetti sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilita'. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 15 settembre 2026
