Art. 9 — Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica del Capo II, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
  • b)dopo il Capo II, e' inserita la seguente Sezione: «Sezione I Della procedura di negoziazione assistita»;
  • c)all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
  • 2)al comma 2, lettera b) le parole «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse;
  • 3)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La convenzione di negoziazione puo' inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:
  • a)la possibilita' di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;
  • b)la possibilita' di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
  • c)la possibilita' di svolgere la negoziazione con modalita' telematiche;
  • d)la possibilita' di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.»
  • 4)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformita' alle disposizioni del presente capo.»;
  • 5)alla rubrica, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
  • d)dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: «Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalita' telematica). - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere di partecipare da remoto o in presenza. 3. Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis. 4. Quando l'accordo di negoziazione e' contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita' analogica, tale sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Art. 2-ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro). - 1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Ciascuna parte e' assistita da almeno un avvocato e puo' essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L'accordo e' trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
  • e)all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
  • f)all'articolo 4, al comma 1, dopo le parole «ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96» sono inserite le seguenti: «, primo, secondo e terzo comma,»;
  • g)dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Acquisizione di dichiarazioni). - 1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo' invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti. 2. L'informatore, previa identificazione, e' invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed e' altresi' preliminarmente avvisato:
  • a)della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
  • b)della facolta' di non rendere dichiarazioni;
  • c)della facolta' di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
  • d)delle responsabilita' penali conseguenti alle false dichiarazioni;
  • e)del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;
  • f)delle modalita' di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. 3. Non puo' rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di eta' e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile. 4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalita' dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2. 5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, e' sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne e' consegnato un originale. 6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Puo' essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice puo' sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone. 7. Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si e' conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile. Art. 4-ter (Dichiarazioni confessorie). - 1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo' invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione e' resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. 2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e puo' essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l'efficacia ed e' soggetto ai limiti previsti dall'articolo 2735 del codice civile. 3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 e' valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.»;
  • h)all'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativo valore.»;
  • i)all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 2, primo periodo dopo le parole «comunica agli avvocati» sono inserite le seguenti: «di tutte le parti»;
  • 2)al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lo comunica a tutte le parti»;
  • 3)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'accordo e' trasmesso con modalita' telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.»;
  • 4)al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.»;
  • 5)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equita' e' effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, e' trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
  • 6)alla rubrica, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
  • l)dopo l'articolo 11, e' inserita la seguente Sezione: «Sezione II Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita Art. 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se e' raggiunto l'accordo. 2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Art. 11-ter (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Art. 11-quater (Istanza per l'ammissione anticipata). - 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 11-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura. 2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilita', e' redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. 3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilita', correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita' di presentare tale certificazione, l'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia. 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. 3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformita' al comma 1. Art. 11-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata). - 1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa e' tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 11-ter. 2. Quando e' raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruita' sulla parcella. 3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie. 4. L'avvocato non puo' chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Art. 11-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'. Art. 11-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto). - 1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 11-decies, e' comunicata al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione. 2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata. 3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne da' comunicazione all'interessato e all'avvocato. 4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Art. 11-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Art. 11-undecies (Disposizioni finanziarie). - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.».

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

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