Art. 2 — Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 5, le parole: «uno o piu' avvocati» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un avvocato per ciascuna parte»;
  • b)l'articolo 2-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalita' telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto). - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 e' trasmesso in conformita' dell'articolo 11, comma 1. 3. Ciascuna parte puo' sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. 4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. 5. Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis. 6. Quando l'accordo di negoziazione e' contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita' analogica, tale sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
  • c)all'articolo 6, al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «avvocati che lo hanno sottoscritto,» sono inserite le seguenti: «con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1,»;
  • d)all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «a seguito della convenzione» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter,» e dopo le parole: «a trasmetterne copia» sono inserite le seguenti: «, per il tramite del Consiglio nazionale forense,»;
  • e)all'articolo 11-bis, comma 1:
  • 1)dopo le parole: «nella presente sezione,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse;
  • 2)dopo le parole: «se e' raggiunto l'accordo» sono inserite le seguenti: «, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»;
  • f)all'articolo 11-quinquies:
  • 1)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»;
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.»;
  • 3)al comma 3, le parole: «, istituiti presso il Consiglio individuato in conformita' al comma 1» sono soppresse;
  • 4)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.»;
  • g)all'articolo 11-septies, al comma 3, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.».

Testo vigente dal 10 gennaio 2025

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216~art2 · fonte del testo

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