Art. 43 c.a.d. — Conservazione ed esibizione dei documenti

(( Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. )) Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ((ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)). Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ((ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione)). I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle ((Linee guida)). Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018. 63 parole tolte, 96 parole aggiunte.

tolto: I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevantiaggiunto: Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di leggetolto: , se la riproduzione e la conservazione nel tempo aggiunto: a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo aggiunto: tale da garantire la conformita' tolto: dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 aggiunto: ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di … cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stessotolto: . aggiunto: ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni … ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali aggiunto: ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, … modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle tolto: regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 aggiunto: Linee guida. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art43 · fonte del testo

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