Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a) del comma 1, la cifra: «17.500.000» e' sostituita dalla seguente: «20.000.000»;
- b)alla lettera b) del comma 1, la cifra: «35.000.000» e' sostituita dalla seguente: «40.000.000»;
- c)al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
- d)al comma 3-bis, dopo le parole: «non sono» e' inserita la seguente: «altresi'» e dopo le parole: «dell'articolo 29» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28»;
- e)alla lettera a) del comma 4, le parole: «delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «di altro Stato membro delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformita' ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»;
- f)alla lettera b) del comma 4, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea»;
- g)al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana» sono inserite le seguenti: «o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,». All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
- b)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.». All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli» sono soppresse;
- b)al comma 4 l'ultimo periodo e' sostituito da seguente: «Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.». All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati»;
- b)al comma 1 dopo le parole: «del conto economico» sono inserite le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei». All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data» sono inserite le seguenti: «di acquisizione o alla data»;
- b)al comma 3, le parole: «"differenza da consolidamento" o e' portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite dalle seguenti: «"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.» e le parole: «dall'art. 2426, n. 6, del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del codice civile». All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2 le parole: «, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;
- b)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.». Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «nell'art. 2426, n. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426». Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;»;
- b)alla lettera c), dopo le parole: «nella consistenza delle» e' inserita la seguente: «altre»;
- c)alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»;
- d)alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse;
- e)la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;»;
- f)alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse;
- g)la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali;»;
- h)la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.»;
- i)la lettera o-bis) e' abrogata;
- l)alla lettera o-ter), le parole: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono sostituite dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»;
- m)alla lettera o-quinquies), le parole: «le stesse siano rilevanti» sono soppresse;
- n)dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.». Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il comma 2 e' abrogato. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a)alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b)alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c)alle societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- d)alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
- e)alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f)alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- g)alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- h)alle societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- i)alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l)agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- m)agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- n)agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- o)ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
- b)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 4 settembre 2015
