Art. 2 — Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a) le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.600.000 euro»;
- b)alla lettera b) le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «29.200.000 euro».
Testo vigente dal 27 novembre 2006
