Art. 8 — Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 dopo le parole: «eventuali garanzie prestate» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le attivita' relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi»;
- b)il comma 2 e' abrogato. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «60, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «96 del codice delle assicurazioni private». L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' abrogato. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «ad utilizzo durevole,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»;
- b)al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»;
- c)al comma 7 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.»;
- d)il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.»;
- e)al comma 12 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.»;
- f)il comma 15 e' abrogato;
- g)dopo il comma 16 e' inserito il seguente: «16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.». Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.».
Testo vigente dal 4 settembre 2015
