Art. 16 — Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2435-bis, primo comma, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»;
- b)all'articolo 2435-ter, primo comma, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: «220.000» e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «440.000». Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 27:
- 1)al comma 1, le parole: «20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000» e le parole: «40.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000.000»;
- 2)al comma 4, lettera a), dopo le parole: «principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 »;
- b)all'articolo 40:
- 1)al comma 1-bis: 1.1) al primo periodo, le parole: «non finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «di sostenibilita'»; 1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.»;
- 2)dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovra' contenere anche le informazioni di sostenibilita' di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.».
Testo vigente dal 10 settembre 2024
