(( Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

  • a)le societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
  • b)le banche;
  • c)le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
  • d)le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private. 2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa' che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.)) 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135

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Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.

Testo vigente dal 5 agosto 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2013 al 5 agosto 2016. 351 parole tolte, 5 parole aggiunte in 15 capoversi.

a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea tolto: e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

c) le imprese di assicurazione di cui tolto: all'articolo aggiunto: all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui tolto: all'articolo aggiunto: all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale … extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni privatetolto: ;

tolto: e) le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

tolto: f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;

tolto: g) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

tolto: h) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;

tolto: i) le societa' di intermediazione mobiliare;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: l) le societa' di gestione del risparmio;

tolto: m) le societa' di investimento a capitale variabile;

tolto: n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

tolto: o) gli istituti di moneta elettronica;

tolto: p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUBaggiunto: . 2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate da enti di interesse pubblico, … ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacaletolto: . La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo' individuare con regolamento le societa' controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale puo' essere esercitata dal collegio sindacale. Nell'ambito delle societa' di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo' individuare con regolamento le societa' che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilita' dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo':

tolto: a) esentare, in tutto o in parte le societa' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le societa' qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o piu' disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;

tolto: b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle societa' di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o piu' disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135

    Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art16 · fonte del testo

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