Art. 9.65 — Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)nell'alinea, le parole: "avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie" sono sostituite dalle parole: "avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105";
- 2)nella lettera b), le parole: "azioni ordinarie" sono sostituite dalle parole: "azioni previste dall'articolo 106, comma 1,";
- b)al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
