Art. 10 — Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 1, comma 1, lettera e), le parole «operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V e V-bis»;
- b)all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) la banca, non ricompresa in un gruppo bancario, che controlla altre imprese;».
Testo vigente dal 21 marzo 2005
