Art. 5 — Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «quando si trova» sono inserite le seguenti: «nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro»;
  • c)al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 38» sono inserite le seguenti: «, comma 2,». All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, le parole: «dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 », sono sostituite dalle seguenti: «con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia»;
  • b)al comma 5:
  • 1)al secondo periodo, dopo le parole: «all'atto della nomina come titolo di preferenza» sono inserite le seguenti: «; l'esperto cura l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito»;
  • 2)al quarto periodo, dopo le parole: «individuazione del profilo dell'esperto,» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite,»;
  • c)al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: «come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate» sono inserite le seguenti: «e del loro esito». All'articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'eventuale attivita' dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attivita' professionale ai sensi del secondo periodo.»;
  • b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'esperto da' conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attivita' che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.»;
  • c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per se' causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore ne' ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca e dell'intermediario finanziario.». All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 3:
  • 1)alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» e' inserita la seguente: «approvati» e le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale»;
  • 2)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;»;
  • 3)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;»;
  • b)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore puo' inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.»;
  • c)al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'imprenditore partecipa personalmente, puo' farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza»;
  • d)al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o piu' parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.»;
  • e)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico puo' proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o e' necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico e' inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne da' comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.»;
  • f)al comma 8:
  • 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.»;
  • 2)dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'archiviazione e' iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.». All'articolo 18 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.»;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.»;
  • c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito gia' concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario.»;
  • d)dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione e' determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario.». All'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti»;
  • b)al comma 2:
  • 1)alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» e' inserita la seguente: «approvati»;
  • 2)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;»;
  • 3)alla lettera b), le parole: «una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata»;
  • c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto e' trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, e' notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale puo' prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, puo' dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non e' depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda puo' essere riproposta.»;
  • d)al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «buon esito delle trattative» sono inserite le seguenti: «e a rappresentare l'attivita' che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2»;
  • e)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, puo' prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresi' l'attivita' svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non e' concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa e' stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni.»;
  • f)al comma 6, dopo le parole: «al comma 4» sono inserite le seguenti: «o 5». All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «gestisce l'impresa» sono inserite le seguenti: «e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza». All'articolo 22 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese»;
  • 2)alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse;
  • 3)alla lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse;
  • b)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale puo' avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto. 1-ter. La prededucibilita' opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono piu' procedure.»;
  • c)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale puo' assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.». All'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1:
  • 1)alla lettera a) dopo le parole: «con uno o piu' creditori» sono inserite le seguenti: «oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento»;
  • 2)alla lettera c) dopo le parole: «dai creditori» sono inserite le seguenti: «aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche'»;
  • b)al comma 2:
  • 1)all'alinea, le parole: «Se all'esito delle trattative non e' individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore puo' anche, alternativamente»;
  • 2)alla lettera b), la parola: «domandare» e' sostituita dalla seguente: «chiedere» e dopo le parole «relazione finale dell'esperto» sono aggiunte le seguenti: «o se la domanda di omologazione e' proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8»;
  • 3)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo' formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non puo' essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e' rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. 2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, puo' essere apposta successivamente.» 10. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «conservano i propri effetti» e' inserita la seguente: «anche». 11. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di rateazione di cui al primo periodo puo' essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.»;
  • b)al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». 12. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato e' determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo.»;
  • b)al comma 3, dopo le parole: «Il compenso complessivo» sono inserite le seguenti: «determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2,»;
  • c)al comma 6, le parole: «in tutti i casi» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e, dopo le parole: «successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8,» sono inserite le seguenti: «grazie all'opera dell'esperto,»;
  • d)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso e' liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessita' della documentazione esaminata»;
  • e)al comma 9, le parole: «dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata»;
  • f)al comma 11, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'accordo e' nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.»;
  • g)al comma 12, le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse. 13. All'articolo 25-quater del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 3:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) concludere un contratto con uno o piu' creditori oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuita' aziendale;»;
  • 2)alla lettera c), le parole: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto» sono sostituite dalle seguenti: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche' dall'esperto»;
  • b)al comma 4:
  • 1)le parole: «Se all'esito delle trattative non e' possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore puo' anche, alternativamente»;
  • 2)alla lettera d) la parola: «domandare» e' sostituita dalla seguente: «chiedere»;
  • c)al comma 5, dopo le parole: «21, 22,» sono inserite le seguenti: «23, comma 2-bis,»;
  • d)al comma 6, dopo le parole: «conservano i propri effetti» e' inserita la seguente: «anche»;
  • e)al comma 7, le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» sono soppresse. 14. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'istanza di cui all'articolo 17 non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3».

Testo vigente dal 27 settembre 2024

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