Art. 20 — Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 74 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: «aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»;
- b)al comma 3:
- 1)le parole: «ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento» sono sostituite dalle seguenti «prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento»;
- 2)dopo le parole: «e' obbligatoria» e' inserita la seguente: «solo». All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)alla lettera b), le parole: «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
- 2)alla lettera d), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;
- b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»;
- c)al comma 3:
- 1)le parole: «continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile» sono sostituite dalle seguenti: «continuazione dell'attivita', e' altresi' possibile»;
- 2)dopo le parole: «all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «o all'attivita' professionale». All'articolo 76 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 » sono sostituite dalle seguenti «nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 »;
- b)al comma 2:
- 1)alla lettera c), dopo le parole: «esistenza di atti» sono inserite le seguenti: «in frode o di atti»;
- 2)alla lettera d), le parole: «nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata»;
- 3)alla lettera e), il segno d'interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»;
- 4)le lettere f) e g) sono abrogate. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;
- b)al comma 2:
- 1)all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
- 2)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata.»;
- c)al comma 2-bis, alla lettera a), le parole: «delle azioni esecutive individuali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle azioni esecutive e cautelari»;
- d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.». All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la parola: «giuridica» e' soppressa;
- b)al comma 3, le parole: «e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata». All'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore,» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato»;
- b)al comma 3, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse;
- c)il comma 4 e' abrogato;
- d)al comma 5, le parole: «Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,»;
- e)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione». All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;
- b)al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;
- c)al comma 3, le parole: «in caso di conversione,» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;
- d)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
