Art. 23 — Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, si applica l'articolo 91.»;
- b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni». All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'articolo 47 e della concessione» sono sostituite dalle seguenti; «all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione». 3. All'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «liquidazione dell'azienda in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidazione del patrimonio». 4. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3». 5. All'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: «L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta»;
- b)al comma 4, la parola «scritta» e' soppressa;
- c)al comma 7:
- 1)al primo periodo, le parole: «prima del deposito della proposta e del piano» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater,»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «Quando siano stati presentati» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono presentati» e le parole «anche per una durata ulteriore» sono sostituite dalle seguenti: «anche per una maggior durata»;
- d)al comma 10, le parole: «giudice ordinariamente competente» sono sostituite dalle seguenti «giudice competente secondo le regole ordinarie»;
- e)il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.»;
- f)al comma 12, la parola: «contatto» e' sostituita dalla seguente «contratto». 6. All'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
- b)al comma 5:
- 1)le parole: «o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
- 2)le parole: «ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati» sono soppresse;
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo». 7. All'articolo 100 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «domanda di concordato,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),» e le parole «effettuata a valore di mercato» sono soppresse.». 8. All'articolo 101 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1, le parole: «ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili»;
- b)al comma 2, le parole: «o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo». 9. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o degli accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse. 10. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente: «Effetti del concordato preventivo».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
