Art. 2 — Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3». All'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza»;
- b)al comma 4, dopo le parole: «I creditori» sono inserite le seguenti: «e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
