Art. 19 — Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

All'articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;
  • b)al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.». All'articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.»;
  • c)al comma 4:
  • 1)dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
  • 2)le parole: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati» sono soppresse;
  • 3)dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»;
  • d)al comma 5, dopo le parole: «scambio di memorie scritte» e' inserito il segno d'interpunzione: «,»;
  • e)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.»;
  • f)al comma 8:
  • 1)le parole: «di omologa» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede sull'omologazione»;
  • 2)le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «i due giorni successivi»;
  • g)il comma 9 e' abrogato;
  • h)al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al primo periodo, le parole: «provvede con decreto motivato e» sono soppresse;
  • 2)il secondo periodo e' soppresso;
  • i)i commi 11 e 12 sono abrogati;
  • l)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura e omologazione del piano». All'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso.»;
  • b)al comma 5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice tenuto conto dell'attivita' svolta.». All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1:
  • 1)le parole: «d'ufficio» sono soppresse;
  • 2)dopo le parole: «di un creditore,» sono inserite le seguenti: «dell'OCC,»;
  • 3)le parole: «in contraddittorio con il debitore,» sono soppresse;
  • b)il comma 3 e' abrogato;
  • c)al comma 4, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse;
  • d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.»;
  • e)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione». All'articolo 73 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;
  • b)al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;
  • c)al comma 3, le parole: «In caso di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;
  • d)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».

Testo vigente dal 27 settembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676/2026

    29 aprile 2026

    In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta, formulata ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII, come modificato dall'art. 19 del d. lgs. n. 136 del 2024, di moratoria fino a due anni dall'omologazione del pagamento dei debiti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l'inizio del pagamento, ovvero l'estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio, ferma restando, per il medesimo periodo sospeso, la necessità di computare gli interessi legali, che restano dovuti sulle predette somme anche nel corso del biennio.

    Art. 19

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 108 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari