Art. 25 — Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati»;
- b)al comma 8, il segno d'interpunzione: «,» e' sostituito dal seguente: «.». All'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, sesto periodo, le parole: «primo e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto»;
- b)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Quando sono approvate piu' proposte di concordato che si fondano su piani differenti e' sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuita' aziendale. Se sono approvate piu' proposte in continuita' aziendale e' sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza piu' elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.»; All'articolo 110 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.». All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 la parola: «immediatamente» e' soppressa e dopo le parole: «articolo 49, comma 1» sono inserite le seguenti: «, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
