Art. 13 — Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale»;
- b)al comma 2:
- 1)al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,»;
- 2)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, puo' richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o piu' creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.»;
- c)al comma 4:
- 1)dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,»;
- 2)le parole: «la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di cui agli articoli 17 e 18.»;
- d)al comma 5, dopo le parole: «diverso da quello» e' inserita la seguente: «eventualmente»;
- e)al comma 6, le parole: «procedura concorsuale aperta» sono sostituite dalle seguenti: «procedura aperta». All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.»;
- b)al comma 2, dopo il quinto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54.».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
