Art. 3 — Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 5-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresi' disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.»;
- b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo». All'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)alla lettera a), le parole: «dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento», sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento»;
- 2)alla lettera d), le parole: «durante le procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,» e, dopo le parole: «il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dal debitore per il buon esito dello strumento»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure.».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
