Art. 4 — Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83». All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «nelle procedure disciplinate» sono sostituite dalle seguenti: «nei procedimenti disciplinati». All'articolo 10 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalita' telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»;
  • c)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»;
  • d)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.»;
  • e)il comma 6 e' abrogato.

Testo vigente dal 27 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136~art4 · fonte del testo

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