Art. 15 — Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «della situazione economico finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
- a)l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b)una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
- c)le strategie d'intervento;
- d)l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
- e)gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- f)i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- g)il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
- g-bis)l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.»;
- c)al comma 4, le parole: «i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «le parti interessate».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
