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Penale
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano
Decreto legislativo 13 giugno 2005, n. 124
- Aggiornato al
- 7 luglio 2005
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15…
- Art. 2Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988…
- Art. 3All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574…
- Art. 4Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988…
- Art. 5Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988…
- Art. 6Al comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio…
- Art. 7L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e'…
- Art. 8L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574…
- Art. 9L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574…
- Art. 10Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio…
- Art. 11Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n…
- Art. 12L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e'…
- Art. 13Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988…
- Art. 14L'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574…
- Art. 15Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988…
- Art. 16L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574…
- Art. 17Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti…
- Art. 18Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella…
