Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' inserito il seguente: «Art. 20-ter. - 1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.».
Testo vigente dal 7 luglio 2005
