All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».
Testo vigente dal 7 luglio 2005
