Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14.».
Testo vigente dal 7 luglio 2005
