Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.».
Testo vigente dal 7 luglio 2005
