Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «verbalizzati nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua del processo». All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. 4. L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. 5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella lingua prescelta, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo. 6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato. 7. I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte.».

Testo vigente dal 7 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124~art4 · fonte del testo

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