Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.». Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' soppresso il seguente periodo: «Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.».
Testo vigente dal 7 luglio 2005
