L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, e' sostituito dal seguente: «Art. 25. - 1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonche' i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.».
Testo vigente dal 7 luglio 2005
