Al comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «con verbalizzazione nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata».
Testo vigente dal 7 luglio 2005
