Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7758/2026

    31 marzo 2026

    Il discarico per inesigibilità del credito configura un autonomo procedimento amministrativo- contabile, funzionale alla definizione dei rapporti interni tra agente della riscossione ed ente impositore, ai fini del discarico di quote iscritte a ruolo, ma non preclude né condiziona la proponibilità di un'azione ordinaria a cognizione piena diretta ad accertare l'inadempimento dell'agente-mandatario e a ottenere il risarcimento del danno, secondo le regole proprie del diritto comune.

    Art. 19 · Art. 20 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 3 Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 233 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 31908/2025

    7 dicembre 2025

    In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombevano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione).

    Art. 19 · Art. 20 Riordino del servizio nazionale della riscossione · Art. 117 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 4 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

20 versioni dal 1999

1999oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 8 agosto 2024 — 1 gennaio 2027abrogatoper 2 anni
  3. 23 marzo 2021 — 8 agosto 2024per 3 anni
  4. 17 marzo 2020 — 23 marzo 2021per un anno
  5. 1 gennaio 2015 — 17 marzo 2020per 5 anni
  6. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2015per 2 anni
  7. 28 febbraio 2012 — 1 gennaio 2013per 10 mesi
  8. 17 luglio 2011 — 28 febbraio 2012per 8 mesi
  9. 28 febbraio 2010 — 17 luglio 2011per un anno
  10. 5 agosto 2009 — 28 febbraio 2010per 7 mesi
  11. 29 gennaio 2009 — 5 agosto 2009per 6 mesi
  12. 1 marzo 2008 — 29 gennaio 2009per 11 mesi
  13. 1 gennaio 2008 — 1 marzo 2008per 2 mesi
  14. 3 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  15. 10 agosto 2005 — 3 dicembre 2005per 4 mesi
  16. 1 gennaio 2005 — 10 agosto 2005per 7 mesi
  17. 11 agosto 2002 — 1 gennaio 2005per 2 anni
  18. 9 giugno 2001 — 11 agosto 2002per un anno
  19. 21 settembre 1999 — 9 giugno 2001per un anno
  20. 27 aprile 1999 — 21 settembre 1999testo originarioper 5 mesi

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2021 al 8 agosto 2024. 693 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

tolto: a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

tolto: b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190;

tolto: c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;

tolto: d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;

tolto: d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall' ufficio ai sensi del comma 4;

tolto: e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita' che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari